FINO ALL'8 MARZO

Coronavirus: scuole, sport, messe, “movida”. Cosa prevede la nuova ordinanza del Ministero

Ecco "zona per zona" quali sono le regole, a partire dalla "gialla", che coinvolge direttamente il nostro territorio.

Coronavirus: scuole, sport, messe, “movida”. Cosa prevede la nuova ordinanza del Ministero
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Conavirus: scuole, sport, “movida”. Ecco cosa prevede la nuova ordinanza del Ministero della Salute e del Presidente del  Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Oltre alla chiusura degli istituti scolastici, il provvedimento coinvolge diversi ambiti della vita quotidiana e settori, dalla religione, all’intrattenimento, passando ovviamente per il commercio.

Tre ordini di regolamenti

Tre gli ordini di “regolamenti” inseriti nell’ordinanza che è ancora in fase di ultima definizione e verrà pubblicata nel corso della giornata di oggi, domenica 1 marzo 2020: i più “restrittivi riguardano la cosiddetta “zona rossa” ovvero quella dell’epicentro della diffusione del virus. Poi ci sono le disposizioni per la zona gialla, ovvero quella che riguarda anche la provincia di Milano. Infine le decisioni che riguardano l’intero territorio nazionale. “Le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea” si legge infatti  nell’ordinanza.

Coronavirus: cosa prevede la nuova ordinanza nella zona gialla

Ecco quindi “zona per zona” quali sono le regole. Partiamo dalla “gialla”, che coinvolge direttamente il nostro territorio.

Sport sì, ma a porte chiuse per arginare la diffusone del Coronavirus

“Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto (ovvero la cosiddetta zona rossa). È fatto divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle regioni di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni”.

Eventi culturali e religiosi

"Sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose”.

Scuola

“Sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza”.

Musei e luoghi di cultura “contingentati”

“Mantenimento dell’obbligo di chiusura dei musei e dei luoghi culturali o soppressione dell’obbligo di chiusura, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosidetto “criterio droplet”);

Coronavirus, concorsi pubblici sospesi

“Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020”.

Attività commerciali aperte ma evitando assembramenti

“Apertura di tutte le attività commerciali condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosidetto “criterio droplet”)”.

Accessi limitati in ospedale e Rsa per i visitatori

“Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;  limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti”.

Personale sanitario e Coronavirus

“Sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale”

Coronavirus: le misure nella zona rossa

1) nella regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D’Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
l) Terranova dei Passerini.
2) nella regione Veneto:
a) Vò.

Resta l’isolamento nella cosiddetta zona rossa ovvero “divieto di allontanamento dal territorio comunale di tutti gli individui comunque ivi presenti, divieto di accesso nei Comuni“. Confermate anche la chiusura di uffici pubblici e attività commerciali fatto salvo quelli che vendono i beni di prima necessità”. Chiuse ovviamente le scuole, e sospesi i servizi di trasporto “di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti”. E ancora: “sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità”.

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