Coronavirus, nuove disposizioni governative: ecco come funziona a Mantova. LINEE GUIDA
Posso andare a fare la spesa? Se vado al bar come devo comportarmi? Come funziona per chi deve andare al lavoro? La Prefettura in moto per rispondere ad ogni dubbio.
Nella mattinata di ieri, 8 marzo 2020, si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Mantova, per esaminare il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale sono state disposte nuove misure di contenimento della diffusione del coronavirus, tenuto conto dell’andamento ancora crescente dell’epidemia.
Come funziona a Mantova e provincia?
Iniziamo con il chiarire subito che il Testo impone misure più restrittive a tutta la Regione Lombardia e ad altre 14 province del Nord Italia (la cosiddetta Zona Arancione): Mantova e provincia si trovano quindi interessate a queste direttive.
Monitoraggio della viabilità
La caratteristica “frontaliera” della Provincia ha indotto ad esaminare le condizioni di viabilità generale, allo scopo di individuare, qualora dovesse sorgere la necessità, località di monitoraggio dei flussi in ingresso ed in uscita, con particolare riferimento ai rapporti con le aree geografiche non rientranti nelle zone arancione indicate dal decreto.
"Il decreto, infatti, indica, come prima misura adottata, quella di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.” Chiarisce la Prefettura
Sul punto, la Provincia presente all’incontro si è riservata di inviare i punti strategici della viabilità da sottoporre a monitoraggio.
Rimanere a casa
Le persone con più di 37,5 di febbre devono rimanere al proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali: sono inoltre invitate a contattare il personale sanitario. C'è il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Le altre direttive
1 Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
2 Sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
3 Chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
4 Esercizio delle attività di ristorazione e bar limitato alla fascia oraria dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
5 Sono consentite le attività commerciali diverse dai bar e dai ristoranti a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
6 Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
7 Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
8 Non si possono celebrare matrimoni o funerali in forma pubblica. Gli esami per la patente di guida sono sospesi, il foglio rosa verrà se necessario proprogato.
Focus sui lavoratori
Numerosi i contatti della Prefettura con enti, istituzioni, associazioni di categoria e dirigenti di uffici pubblici, che hanno rappresentato dubbi e perplessità sull’applicazione delle misure, soprattutto per quanto concerne la mobilità delle persone e dei lavoratori. Sul punto, la Prefettura fornirà, appena possibile, ulteriori chiarimenti del caso, dopo le interlocuzioni necessarie con tutti gli enti ed uffici competenti.
In linea generale, non si intravedono ostacoli, al momento, per la mobilità dei lavoratori in genere e per coloro che si muovono per motivi di salute. Resta ferma la raccomandazione ad evitare tutti gli spostamenti non seriamente motivati, in quanto le limitazioni previste sono, ovviamente, finalizzate a ridurre il rischio di diffusione del virus. Si raccomanda a tutti i datori di lavoro pubblici e privati di rimodulare, senza incidere sull’efficienza delle attività produttive e non, la presenza del personale nei siti di lavoro, anche con il ricorso alle ferie anticipate o ad altri strumenti previsti dai contratti di lavoro, ciò per ridurre l’affollamento e la mobilità, garantendo però la continuità dei servizi.
La Prefettura, impegnata nella prossima settimana, ad assicurare le misure di applicazione del decreto ed il supporto a Sindaci ed autorità sanitarie, rimarrà chiusa al pubblico a partire da martedì 10 marzo 2020, con possibilità, comunque, di accedere agli uffici solo per le pratiche urgenti e per gli appuntamenti già programmati.
Le merci
Analoghe considerazioni possono farsi per il trasporto delle merci e delle forniture alle aziende ed imprese, per la cui attività il decreto non prevende sospensioni. Per tale ultimo punto sono intercorse prime valutazioni con il Presidente di Confindustria Mantova volta ad adottare, comunque, misure che riducano il rischio di contagio.
Per rimanere aggiornati è possibile consultare gli aggiornamenti dell'Unità di Crisi. Nella provincia di Mantova sono stati confermati 60 casi di positività.