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A Mantova arriva l'obbligo di mascherina al mercato

Con un'ordinanza il sindaco di Mantova ha disposto l'obbligo di mascherine all'aperto anche nelle aree dove ci sono mercati e mercatini a partire da giovedì 16 dicembre 2021. 

A Mantova arriva l'obbligo di mascherina al mercato
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Con un'ordinanza il sindaco di Mantova ha disposto l'obbligo di mascherine all'aperto anche nelle aree dove ci sono mercati e mercatini a partire da giovedì 16 dicembre 2021.

Aumentano i contagi, anche nel Mantovano

Il Sindaco di Mantova Mattia Palazzi viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) e in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria e visto che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi, ha deciso di "stringere" ulteriormente la corda delle misure anti Covid.
Decisione basata anche sul fatto che i di ATS, concernenti l'andamento del contagio da Covid-19, evidenziano che nel territorio di Mantova si registra un costante incremento dei contagi e considerato che nel periodo delle festività natalizie si registra un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale soprattutto nelle aree interessate dei mercati.

Ritenuto poi che occorre adottare ulteriori misure di prevenzione, nel periodo di svolgimento dei mercati sopra indicati, come l’obbligo di indossare all’aperto, nelle aree mercatali in argomento, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie; Considerato che, nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l’adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare, l’evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale; Dato atto che in data 29.11.2021 è stata condivisa in Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica l’opportunità di adottare la presente ordinanza contingibile ed urgente, allorché la situazione epidemiologica lo dovesse richiedere.

Disposto l'obbligo di mascherine ai mercati e mercatini

L’obbligo di indossare all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei seguenti luoghi:
- all’interno dei giardini di Piazza Virgiliana, durante gli orari di apertura del tradizionale Mercatino
di Natale “Winter Village”;
- in tutte le vie e piazze cittadine in cui si svolge il tradizionale mercato cittadino del giovedì
mattina, durante lo svolgimento dello stesso:
- all’interno del mercato contadino di Piazza Martiri di Belfiore e Lungorio IV Novembre del sabato mattina, durante lo svolgimento dello stesso;
- all’interno del mercato contadino di Borgochiesanuova del sabato mattina, durante lo svolgimento
dello stesso;
- in Lungorio IV Novembre e Piazza Martiri di Belfiore, durante lo svolgimento dei mercatini
dell’artigianato.

I gestori del Mercatino di Natale “Winter Village”, dei mercati contadini di Piazza Martiri di Belfiore e Lungorio IV Novembre e di Borgochiesanuova e dei mercatini dell’artigianato sul Lungorio IV Novembre e Piazza Martiri di Belfiore, sono tenuti ad avvisare nelle zone d’accesso ai mercati sopra citati, con proprio personale o con cartellonistica ben visibile, l’obbligo di indossare la mascherina.
I dispositivi di protezione vanno indossati a copertura di naso e bocca e sono esonerati dall’obbligo di indossarli i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso della mascherina ed i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, così come previsto dalla normativa statale vigente in materia.

Prevista una multa salata

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dell’obbligo dell’uso dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3000,00.
Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:
▪ mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
▪ mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

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